Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232).
Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito d'imposta per
l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80%
del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei
periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e
medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di
somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è
cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in
compensazione. La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e
nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno. (Leggi
il testo definitivo nell'articolo completo).
228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione
di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta
2008, 2009 e 2010, e` concesso un credito d’imposta, determinato nella
misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un
importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle
piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e
all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre
agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del
valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita`
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Il credito d’imposta di cui al comma
228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a
pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo`
essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta
sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di cui
al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per
ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative
istanze.
La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228
spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei
commi da 228 a 230.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei
commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a
230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere fruita
esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza
minore.
L’agevolazione di cui ai commi da
228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere
fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del
15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza
minore.
Pubblicato da: Il Portale del Governo Italiano |