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Dalla Finanziaria 2008 agevolazioni per la videosorveglianza

Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232). Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione. La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno. (Leggi il testo definitivo nell'articolo completo).

228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e` concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso  e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.

L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.

Pubblicato da: Il Portale del Governo Italiano

 
 
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